La regola di base: conta chi è il cliente
Per prima cosa bisogna capire se il cliente è un soggetto passivo (impresa, professionista, ente con attività economica o ente identificato ai fini IVA) oppure un privato consumatore.
- Cliente soggetto passivo (B2B): il servizio è tassato nel Paese del cliente. Se il cliente è stabilito in Italia, l'operazione è soggetta a IVA italiana. Se è stabilito all'estero, la fattura è emessa senza IVA.
- Cliente privato (B2C): il servizio è tassato nel Paese di chi lo presta. Un professionista italiano che lavora per un privato straniero applica quindi, in generale, l'IVA italiana.
Per le persone fisiche, la qualifica di soggetto passivo vale solo quando acquistano nell'esercizio della propria attività.
Le eccezioni più frequenti
La regola generale non vale per tutti i servizi. Alcune categorie seguono criteri propri, indicati nella tabella che segue.
| Servizio | Cliente B2B | Cliente B2C |
| Generico (consulenze, servizi professionali, pubblicità) | Paese del cliente | Paese del prestatore (salvo servizi a clienti extra-UE) |
| Immobili (lavori, perizie, alloggio) | Luogo dell'immobile | Luogo dell'immobile |
| Trasporto di passeggeri | Luogo di esecuzione, in proporzione alla distanza | Come B2B |
| Ristorazione, catering, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto | Luogo di esecuzione o di messa a disposizione | Come B2B |
| Eventi culturali, sportivi, ricreativi, fiere | Regola generale; per l'accesso agli eventi, luogo in cui si svolgono | Luogo di svolgimento |
| Eventi in streaming o virtuali | Regola generale | Italia, se il cliente è domiciliato o residente in Italia |
| Trasporto di beni, lavorazioni e perizie su beni mobili, intermediazioni, noleggio a lungo termine | Regola generale | Deroghe specifiche (art. 7-sexies) |
| Telecomunicazioni, radiotelevisione, servizi elettronici | Regola generale | Paese del cliente, con regime OSS |
| Servizi "elencati" a clienti extra-UE (diritti d'autore, consulenze, pubblicità, servizi bancari e assicurativi, ecc.) | Regola generale | Non tassati in Italia (art. 7-septies) |
Cosa fare in pratica
Se sei tu a prestare il servizio a un cliente estero soggetto passivo:
- verifica che il cliente sia davvero un operatore economico (per l'UE, controllo del numero di partita IVA sul sistema VIES);
- emetti comunque fattura, senza IVA, indicando che l'operazione non è soggetta per mancanza del presupposto di territorialità;
- conserva la documentazione che prova lo status del cliente.
Se acquisti un servizio da un fornitore estero:
- l'IVA italiana si assolve con il reverse charge: autofattura se il fornitore è extra-UE, integrazione della fattura se è UE;
- l'operazione va trasmessa tramite SdI e registrata nei termini previsti.
Cosa cambia dal 2027
Il D.Lgs. 10/2026 ha introdotto il nuovo Testo Unico IVA, che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme sulla territorialità dei servizi, oggi negli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972, confluiranno negli artt. da 17 a 23 del nuovo testo. Fino al 31 dicembre 2026 continua ad applicarsi il DPR 633/1972. Sostanzialmente non cambia quasi nulla, è un riordino, non una riforma.
Conclusioni
La territorialità IVA dei servizi si risolve in tre domande: che servizio è? Chi è il cliente? Dove è stabilito? Le eccezioni sono numerose e un errore di inquadramento può comportare IVA non dovuta, o non versata, con le relative sanzioni.